Art. 3.

      1. Dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 1, il militare è posto, su sua richiesta, in aspettativa fino al momento della valutazione da parte della Commissione.
      2. Contro il giudizio della Commissione è ammesso ricorso al giudice ordinario. La competenza è stabilita in base al luogo di residenza del ricorrente.